Art. 1190. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pagamento al creditore incapace.
Dispositivo
Art. 1190.
(Pagamento al creditore incapace).
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione