Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1190. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pagamento al creditore incapace.

Dispositivo

Art. 1190.

(Pagamento al creditore incapace).


Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.



Ratio Legis


Spiegazione