Art. 1179. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligo di garanzia.
Dispositivo
Art. 1179.
(Obbligo di garanzia).
Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione