Art. n°
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Art. 633. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condizioni di ammissibilita'.

Dispositivo

Art. 633.

(Condizioni di ammissibilita').


Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:


1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;


2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;


3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.


L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231)). ((103))


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AGGIORNAMENTO (103)


Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".



Ratio Legis


Spiegazione