Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 640. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rigetto della domanda.

Dispositivo

Art. 640.

(Rigetto della domanda).


Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.


Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.


Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.



Ratio Legis


Spiegazione