Art. 640. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rigetto della domanda.
Dispositivo
Art. 640.
(Rigetto della domanda).
Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione