Art. 635. Proc.Civ.2018
Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.
Dispositivo
(Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici).
Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 secondo comma, sono altresi' prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.
Ratio Legis
Spiegazione