Art. 649. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sospensione dell'esecuzione provvisoria.
Dispositivo
Art. 649.
(Sospensione dell'esecuzione provvisoria).
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione