Art. 636. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Parcella delle spese e prestazioni.
Dispositivo
Art. 636.
(Parcella delle spese e prestazioni).
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni e' determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione