Art. n°
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Art. 11 Codice Privacy 19.9.2018

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Conservazione dei dati

Dispositivo

Art. 11

(Conservazione dei dati)


1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il


periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali


sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita'


all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni,


in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:


indagini continue e longitudinali;


indagini di controllo, di qualita' e di copertura;


definizione di disegni campionari e selezione di unita' di


rilevazione;


costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi


informativi;


altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente


documentato per le finalita' perseguite.


2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono


conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne


differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile


in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o


comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.



Ratio Legis


Spiegazione