Art. 11 Codice Privacy 19.9.2018
Conservazione dei dati
Dispositivo
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita'
all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni,
in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di
rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi
informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne
differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile
in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Ratio Legis
Spiegazione