Art. 8. Codice Privacy 19.9.2018
Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati
Dispositivo
((Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati))
((1. In relazione ai dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie, gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalita' stabilite dal Codice, sia presso il gestore, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati. Tali soggetti garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate.
2. Nella richiesta con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica anche, ove possibile, il codice fiscale e/o la partita IVA, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel sistema di informazioni creditizie.
3. Il terzo al quale l'interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per l'esercizio dei propri diritti, puo' trattare i dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni creditizie esclusivamente per finalita' di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati.
4. Il partecipante, al quale e' rivolta una richiesta con cui e' esercitato taluno dei diritti di cui all'art. 7 del Codice relativamente alle informazioni creditizie registrate in un sistema, fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall'art. 146, commi 2 e 3 del Codice e dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi dell'art. 4, comma 5. Se la richiesta e' rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante.
5. Qualora sia necessario svolgere ulteriori o particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa l'interessato di tale circostanza entro il termine di quindici giorni previsto dal codice ed indica un altro termine per la risposta, che non puo' essere superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore:
a) nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;
b) negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione nel sistema di informazioni creditizie dei dati oggetto delle verifiche.
6. In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di informazioni creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito)).
Ratio Legis
Spiegazione