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Art. 14 Codice Privacy 19.9.2018

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Regole di condotta

Dispositivo

Art. 14

(Regole di condotta)


1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:


a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;


b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;


c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;


d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;


e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;


f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.


2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.


3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.



Ratio Legis


Spiegazione