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Art. 14 Codice Privacy 19.9.2018

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Conservazione dei dati

Dispositivo

Art. 14

((Conservazione dei dati))


((1. I dati personali possono essere conservati per scopi statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 99 del decreto. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:


a) indagini continue e longitudinali;


b) indagini di controllo, di qualita' e di copertura;


c) definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;


d) costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;


e) altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalita' perseguite.


2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato)).



Ratio Legis


Spiegazione