Art. n°
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Art. 1. Codice Privacy 19.9.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Definizioni

Dispositivo

Art. 1.

((Definizioni))


((1. Ai fini del presente codice di deontologia e di buona condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4 D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito denominato «Codice». Ai medesimi fini, si intende inoltre per:


a) «richiesta/rapporto di credito»: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);


b) «regolarizzazione degli inadempimenti»: l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati;


c) «sistema di informazioni creditizie»: ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo. Il sistema puo' contenere, in particolare:


1) informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;


2) informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi;


d) «gestore»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie e che gestisce tale sistema stabilendone le modalita' di funzionamento e di utilizzazione;


e) «partecipante»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtu' di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e puo' utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocita' nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Fatta eccezione di soggetti che esercitano attivita' di recupero crediti, il partecipante puo' essere:


1) una banca;


2) un intermediario finanziario;


3) un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;


f) «consumatore»: la persona fisica che, in relazione ad una richiesta/rapporto di credito, agisce per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;


g) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti di credito rimangono registrati in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai partecipanti per le finalita' di cui al presente codice;


h) «tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring»: le modalita' di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, consistenti nell'impiego di sistemi automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, affidabilita' o puntualita' nei pagamenti)).



Ratio Legis


Spiegazione