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Art. 14. Codice assicurazioni

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Requisiti e procedura

Dispositivo

Art. 14.

Requisiti e procedura


1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando


ricorrono le seguenti condizioni:


a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa'


cooperativa o di societa' di mutua assicurazione le cui quote di


partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai


sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del


codice civile, nonche' nella forma di societa' europea ai sensi


del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della


societa' europea;


b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa


richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;


c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia


di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale


con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro


cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base


dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da


conferimenti in denaro;


d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo


statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la


struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una


relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo


professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai


quali il programma stesso e' stato redatto e sono state


effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;


e) i titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68))


siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti


dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio


dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;


f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione


e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita',


onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;


g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di


appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino


l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;


h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la


liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri


Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami


10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del


vettore.


2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle


condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e


prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla


struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il


provvedimento che nega l'autorizzazione e' specificatamente e


adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata


entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di


autorizzazione completa dei documenti richiesti.


3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel


registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui


all'articolo 13.


4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese,


iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di


assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione


all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella


corrispondenza l'iscrizione all'albo.


5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di


autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.



Ratio Legis


Spiegazione