Art. 14. Codice assicurazioni
Requisiti e procedura
Dispositivo
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa'
cooperativa o di societa' di mutua assicurazione le cui quote di
partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del
codice civile, nonche' nella forma di societa' europea ai sensi
del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della
societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia
di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale
con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro
cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base
dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da
conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la
struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo
professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai
quali il programma stesso e' stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68))
siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita',
onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri
Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami
10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del
vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla
struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il
provvedimento che nega l'autorizzazione e' specificatamente e
adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui
all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di
assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione
all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
Ratio Legis
Spiegazione