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Art. 17. Codice assicurazioni

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Procedura per l'accesso in regime di stabilimento

Dispositivo

Art. 17.

Procedura per l'accesso in regime di stabilimento


1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della


richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' richiesto.


2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare


dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita' della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita' presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilita' e di professionalita'.


3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta


comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.


4. L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e dare inizio


all'attivita' prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto dall''ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorita' di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.


5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della


comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorita' competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.



Ratio Legis


Spiegazione