Art. 18. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
Dispositivo
Art. 18.
Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta
attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel
quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP.
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Spiegazione