Art. n°
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Art. 20. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

Dispositivo

Art. 20.

Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale


1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia


ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.



Ratio Legis


Spiegazione