Art. 21. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Dispositivo
Art. 21.
Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di liberta' di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal momento in
cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto alle
disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonche' agli articoli 24, comma 4, e 26.
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Spiegazione