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Art. 276. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa

Dispositivo

Art. 276.

Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa


1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di


un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.


2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre


che nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravita'.


3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro


delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.


4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.


5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,


compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.



Ratio Legis


Spiegazione