Art. n°
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Art. 277. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo

Dispositivo

Art. 277.

Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo


1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.


2. Quando presso societa' del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.


3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere.


4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo.



Ratio Legis


Spiegazione