Art. 282. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Gruppi e societa' non iscritte all'albo
Dispositivo
Art. 282.
Gruppi e societa' non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si
applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa' per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.
Articoli correlati nel
Codice Assicurazioni
Ratio Legis
Spiegazione