Art. 280. Codice assicurazioni
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Dispositivo
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime
persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa' appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello della societa', a cagione della qualita' di commissario di altra societa' del gruppo, ne da' notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle societa'. Le indennita' sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Ratio Legis
Spiegazione