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Art. 279. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo

Dispositivo

Art. 279.

Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo


1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione


straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.


2. In deroga al comma 1, la societa' del gruppo non e' soggetta


alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.



Ratio Legis


Spiegazione