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Art. 64 Codice della Privacy

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Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

Dispositivo

Art. 64

(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli


articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.


2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in


particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:


a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,


autorizzazioni e documenti anche sanitari;


b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di


rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;


c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei


lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.


3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati


sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.



Ratio Legis


Spiegazione