Art. 70 Codice della Privacy
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Volontariato e obiezione di coscienza
Dispositivo
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le
finalita' di applicazione della Legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
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Ratio Legis
Spiegazione