Art. n°
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Art. 70 Codice della Privacy

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Volontariato e obiezione di coscienza

Dispositivo

Art. 70

(Volontariato e obiezione di coscienza)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi


dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.


2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le


finalita' di applicazione della Legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.



Ratio Legis


Spiegazione