Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 65 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi

Dispositivo

Art. 65

(Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli


articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:


a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti


politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;


b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.


2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'


di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:


a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della


relativa regolarita';


b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la


verifica delle relative regolarita';


c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'


o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;


d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di


legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;


e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,


enti e uffici.


3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei


dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.


4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il


trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:


a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di


assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;


b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di


indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.


5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui


al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.



Ratio Legis


Spiegazione