Art. 65 Codice della Privacy
Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi
Dispositivo
(Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui
al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Ratio Legis
Spiegazione