Art. n°
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Art. 68 Codice della Privacy

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Benefici economici ed abilitazioni

Dispositivo

Art. 68

(Benefici economici ed abilitazioni)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli


articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.


2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente


articolo anche quelli indispensabili in relazione:


a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste


dalla normativa antimafia;


b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in


materia di usura e di vittime di richieste estorsive;


c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al


riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;


d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;


e) alla concessione di contributi in materia di formazione


professionale;


f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed


altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;


g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni


tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.


3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in


cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.



Ratio Legis


Spiegazione