Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 67 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attivita' di controllo e ispettive

Dispositivo

Art. 67

(Attivita' di controllo e ispettive)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli


articoli 20 e 21, le finalita' di:


a) verifica della legittimita', del buon andamento,


dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;


b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con


riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.



Ratio Legis


Spiegazione