Art. n°
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Art. 71 Codice della Privacy

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Attivita' sanzionatorie e di tutela

Dispositivo

Art. 71

(Attivita' sanzionatorie e di tutela)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli


articoli 20 e 21, le finalita':


a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni


amministrative e ricorsi;


b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa


o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale.


2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato


di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.



Ratio Legis


Spiegazione