Art. 143. Codice della strada
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
Dispositivo
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu' libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera piu' a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensita' del traffico, possono impegnare la corsia piu' opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi e' consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purche', compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purche' rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purche' rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purche' non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. ((53))
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilita', ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in piu' carreggiate separate, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi. ((53))
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che al comma 11 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20";
- (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che al comma 12 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60".
Ratio Legis
Spiegazione