Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 166. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Dispositivo

Art. 166.

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale


((1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose)) non puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.


2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.


Articoli correlati nel Codice della strada

Ratio Legis


Spiegazione