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Art. 171. Codice della strada

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Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Dispositivo

Art. 171.

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote


1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, ((in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria)). ((91))


1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:


a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;


b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.


2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (53)


3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso.


4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.


5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


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AGGIORNAMENTO (53)


Il D.Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 11, lettera c)) che "al comma 2 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10"."


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AGGIORNAMENTO (91)


La Legge 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".


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