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Art. 163. Codice della strada

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Convogli militari, cortei e simili

Dispositivo

Art. 163.

Convogli militari, cortei e simili


1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e' vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.


2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.


3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.


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Ratio Legis


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