Art. 163. Codice della strada
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Convogli militari, cortei e simili
Dispositivo
Art. 163.
Convogli militari, cortei e simili
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e' vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
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Spiegazione