Art. 173 Codice della strada
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
Dispositivo
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (92)
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia ((. . .)). E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 13) che al comma 3 del presente articolo le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
Ratio Legis
Spiegazione