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Art. 158. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Dispositivo

Art. 158.

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli


1. La fermata e la sosta sono vietate:


a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;


b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;


c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';


d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;


e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;


f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;


g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;


h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.


2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:


a) allo sbocco dei passi carrabili;


b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;


c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;


d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;


e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;


f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;


g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;


h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;


i) nelle aree pedonali urbane;


l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;


m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;


n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;


o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.


3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.


4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.


5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. ((91))


6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. ((91))


7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.


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AGGIORNAMENTO (91)


La Legge 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto:


- (con l'art. 27, comma 2, lettera a)) che al comma 5, le parole: "da euro 78 a euro 311" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli".


- (con l'art. 27, comma 2, lettera b)) che al comma 6, le parole: "da euro 38 a euro 155" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli".


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