Art. 116. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ordine di discussione delle cause.
Dispositivo
Art. 116.
(Ordine di discussione delle cause).
L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.
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Spiegazione