Art. n°
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Art. 124. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.

Dispositivo

Art. 124.

(Certificato di passaggio in giudicato della sentenza).


A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.


Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.



Ratio Legis


Spiegazione