Art. 119. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Redazione della sentenza.
Dispositivo
Art. 119.
(Redazione della sentenza).
L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.
Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo.
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Spiegazione