Art. n°
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Art. 117. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Svolgimento della discussione.

Dispositivo

Art. 117.

(Svolgimento della discussione).


I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.


Essi debbono chiedere al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.


Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente puo' consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non e' rimessa al giudice istruttore.



Ratio Legis


Spiegazione