Art. 117. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Svolgimento della discussione.
Dispositivo
Art. 117.
(Svolgimento della discussione).
I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.
Essi debbono chiedere al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente puo' consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non e' rimessa al giudice istruttore.
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Spiegazione