Art. 127. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.
Dispositivo
Art. 127.
(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente).
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, e' fatta dal cancelliere.
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Ratio Legis
Spiegazione