Art. n°
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Art. 127. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.

Dispositivo

Art. 127.

(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente).


La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, e' fatta dal cancelliere.



Ratio Legis


Spiegazione