Art. 123. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Avviso d'impugnazione alla cancelleria.
Dispositivo
Art. 123.
(Avviso d'impugnazione alla cancelleria).
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione