Art. 201. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sospensione del processo.
Dispositivo
Art. 201.
(Sospensione del processo).
Quando e' impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, puo' sospendere su istanza di parte il processo, finche' non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e puo' sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.
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Spiegazione