Art. n°
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Art. 213. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.

Dispositivo

Art. 213.

(Decisione delle cause davanti al giudice d'appello).


Il giudice, se la sentenza impugnata e' definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.


Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.



Ratio Legis


Spiegazione