Art. 213. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.
Dispositivo
Art. 213.
(Decisione delle cause davanti al giudice d'appello).
Il giudice, se la sentenza impugnata e' definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.
Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.
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Spiegazione