Art. 217. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riassunzione davanti al giudice di rinvio.
Dispositivo
Art. 217.
(Riassunzione davanti al giudice di rinvio).
Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
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Ratio Legis
Spiegazione