Art. n°
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Art. 217. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riassunzione davanti al giudice di rinvio.

Dispositivo

Art. 217.

(Riassunzione davanti al giudice di rinvio).


Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.


Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.



Ratio Legis


Spiegazione