Art. 209. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impugnazioni nei giudizi con pluralita' di parti.
Dispositivo
Art. 209.
(Impugnazioni nei giudizi con pluralita' di parti).
Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.
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Spiegazione