Art. n°
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Art. 209. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impugnazioni nei giudizi con pluralita' di parti.

Dispositivo

Art. 209.

(Impugnazioni nei giudizi con pluralita' di parti).


Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.



Ratio Legis


Spiegazione