Art. n°
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Art. 202. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prima udienza di trattazione.

Dispositivo

Art. 202.

(Prima udienza di trattazione).


Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.



Ratio Legis


Spiegazione