Art. 202. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prima udienza di trattazione.
Dispositivo
Art. 202.
(Prima udienza di trattazione).
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.
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Ratio Legis
Spiegazione