Art. n°
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Art. 207. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termini per le impugnazioni.

Dispositivo

Art. 207.

(Termini per le impugnazioni).


I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.



Ratio Legis


Spiegazione