Art. 207. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termini per le impugnazioni.
Dispositivo
Art. 207.
(Termini per le impugnazioni).
I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
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Ratio Legis
Spiegazione
