Art. 159. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
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Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformita' dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Dispositivo
Art. 159.
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformita' dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
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Spiegazione