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Art. 164. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato gia' iniziato il giudizi

Dispositivo

Art. 164.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato gia' iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.


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