Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 189. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente.

Dispositivo

Art. 189.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente.


La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.


Articoli correlati nel Attuazione del codice civile

Ratio Legis


Spiegazione