Art. 192. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
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Il debitore puo' valersi della facolta' accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Dispositivo
Art. 192.
Il debitore puo' valersi della facolta' accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
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Spiegazione